Il D.L. 50/2017 entrato in vigore il 24 aprile 2017, ha introdotto, per i soggetti titolari di partita Iva, l'obbligo dell'invio telematico (attraverso Entratel o Fisconline) del modello F24 qualora vi siano delle compensazioni di imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive alle imposte sul reddito, Irap e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Tale modifica legislativa obbliga da subito i contribuenti ed effettuare una scelta:

- Dotarsi, se non già fatto, di un'utenza telematica (Entratel o Fisconline), e provvedere in autonomia a presentare il modello F24 contenente le compensazioni tramite tale utenza.

- Rivolgersi ad un intermediario abilitato (Commercialista o Consulente del lavoro) demandando a quest'ultimo tale adempimento. In tal caso l'intermediario abilitato dovrà presentare il modello F24 utilizzando la propria utenza telematica addebitando il relativo importo sul conto corrente del contribuente.

Pertanto a partire dalla scadenza del 16 giugno p.v. tutti i contribuenti titolari di partita Iva non potranno più, in presenza di un F24 contenente una compensazione (sia che si tratti di Iva, sia che si tratti di imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive  e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU) utilizzare il servizio di home banking, ma dovranno avvalersi esclusivamente dei servizi Entratel/Fisconline.

A tale proposito alleghiamo un interessante approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.

 

Stampa